martedì 8 marzo 2011

IMPORTANTI CHIARIMENTI: sulle nuove regole dei certificati medici on line

Alcuni chiarimenti RUO relativi ai certificati on line
Per quanto riguarda l’ultimo capoverso della Circ. INPS n. 21 del 31/01/2011 (“.. rimane sempre riconosciuta al lavoratore privato la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa…”) dal tenore letterale potrebbe essere interpretato in relazione alla previsione di cui al Collegato Lavoro relativamente all’ipotesi di certificazione di malattia inferiore o pari ad un periodo di dieci giorni e comunque prima del terzo evento di malattia nell'anno solare. Tali sono i casi in cui il medico curante potrebbe non essere un medico del SSN o con esso convenzionato, al riguardo il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha precisato che “ è ancora possibile che al dipendente venga rilasciata certificazione di malattia in forma cartacea da parte di un medico privato in quanto il processo di distribuzione delle credenziali di accesso al sistema telematico a tali medici è ancora in corso”.
Inoltre, sempre il Ministero ha precisato che con riferimento ai verbali di pronto soccorso, certificati di ricovero e di dimissioni ospedaliera è ancora possibile che al dipendente venga rilasciata tale certificazione in forma cartacea al posto della trasmissione telematica del certificato di malattia. Con riferimento ai certificati relativi a terapie salvavita, il rilascio in forma cartacea da parte della struttura deriva dalla necessità per talune amministrazioni ( o qualora venga previsto dal CCNL del lavoratore) di avere – ai fini dell’esonero della visita fiscale – una certificazione cartacea completa delle precisazioni richieste da presentare al datore, ciò è necessario in quanto i certificati medici on line non prevedono campi dedicati. Tale previsione sulla terapia salvavita non è prevista, però, dal nostro CCNL. Ciononostante possiamo accettare tale certificazione ed in generale i certificati cartacei in quanto l’emissione di tali certificati in luogo dell’attestato di malattia telematico è previsto in tutti i casi in cui la trasmissione line della certificazione non risulta possibile (impossibilità temporanea del medico di utilizzare il sistema telematico: server INPS non funzionante, zona sprovvista di collegamento internet e non è possibile procrastinare la spedizione on line). Al riguardo, il datore di lavoro non è tenuto a verificare il motivo per cui il medico abbia usato il cartaceo e non la certificazione telematica, tali rilievi sono d’interesse solo ed esclusivamente all'interno dell’apparato medico/sanitario.
Relativamente ai casi di rifiuto da parte dei medici di rilasciare copia cartacea si precisa che la circolare INPS n. 60 del 16 .4.2010 ha indicato testualmente “In caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo stesso comunicherà al lavoratore, il numero del certificato, attribuito dopo il controllo e l’accettazione dei dati trasmessi. Tale numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito Internet dell’Istituto”. Già prima di tali precisazioni il legislatore in materia di certificato di malattia telematico aveva indicato all'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute del 26/02/2010 che “.. il lavoratore del settore privato è tenuto , entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo richieda all’ INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione”. Orbene, il datore di lavoro ha la possibilità, ma non l’obbligo , di prendere visione dell’attestato di malattia del lavoratore attraverso il servizio erogato dall'INPS. Da ciò ne deriva che il lavoratore dovrà richiedere al medico copia cartacea dell’attestato di malattia o in alternativa richiedere l’invio della copia dello stesso alla propria casella di posta elettronica (nel nostro caso quella personale del lavoratore ove viene inviato anche il cedolino on line).
In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa del certificato il lavoratore dovrà farsi rilasciare il numero di protocollo del certificato ed il medesimo tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo potrà accedere al sistema INPS per visualizzare e stampare il relativo attestato.
In caso di rifiuto da parte del medico di rilasciare l’attestato di malattia, si precisa che il dipendente ha l’obbligo entro due giorni dall'inizio della malattia di inviare copia dell’attestato al datore di lavoro, il medesimo dovrà richiedere al medico copia dell’attestato secondo le modalità sopra delineate.
E’ opportuno sottolineare che tale incombenza ricade sul lavoratore e non sull'azienda e di conseguenza solo il lavoratore potrà intervenire presso l’ Ordine dei medici qualora ravvisi un comportamento deontologico scorretto del medico.
Infine, in caso di certificati medici intervallati da giornate festive, si riporta l’indicazione della circolare INPS n. 134368 del 28/01/1981 che prevede “in presenza di successivi certificati intervallati dalla giornata festiva o dal sabato e domenica in caso di settimana corta, si presume che i due periodi costituiscano un unico evento”.
Tale principio si applica anche nell'ambito dei certificati telematici e quindi se riferiti alla stessa patologia il periodi di malattia devono considerarsi continuativi.  

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