lunedì 14 febbraio 2011

TUTTO SULLE NUOVE DISPOSIZIONI SUI CERTIFICATI DI MALATTIA

TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA

Ricordiamo a tutti i lavoratori che:
Dal 1 Febbraio 2011 SONO IN VIGORE E OBBLIGATORIE le nuove disposizioni che regolamentano l’invio dei certificati medici.
Tale disposizioni prevedono che il medico invii all’INPS (per via esclusivamente telematica) la certificazione di malattia.
Questa potrà essere visualizzata, sia da parte del datore di lavoro che dal lavoratore stesso, nel sito internet dell’Istituto, rispettivamente nella modalità dell’”attestato di malattia” privo di diagnosi, ad uso del datore di lavoro) e del “certificato di malattia” (destinato al lavoratore).



Inoltre, come disposto dalle istruzioni fornite dall’INPS, il medico rilascerà al lavoratore copia cartacea dei citati documenti, ovvero:

1) attestato di malattia per il datore di lavoro;
2) certificato di malattia per il lavoratore, che contiene i dati della diagnosi e altri dati.



Per il lavoratore assente per malattia, restano fermi gli obblighi contrattuali. di cui all’art. 43 del CCNL che sintetizziamo:

1) comunicazione immediata alla Società della propria assenza
2) Invio, entro due giorni, dall’inizio                della malattia,dell’attestato di malattia cartacea.

In caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo stesso comunicherà al lavoratore il numero del certificato che il dipendente potrà acquisire e stampare accedendo al portale INPS nell’apposita sezione.



Rammentiamo, infine, che – ai sensi di quanto previsto dalla Legge 183 del 2010 ( c.d. Collegato Lavoro) i medici non convenzionati con il SSN potranno certificare solo la prima assenza per malattia, che abbia una durata pari o inferiore a 10 giorni.

1 commento:

  1. Si ma non spiega una cosa: è normale che il proprio medico chieda un pagamento per questo tipo di certificato medico?

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