domenica 6 marzo 2011

QUATTORDICESIMA: il 18 Marzo il pagamento della retribuzione

Art. 65
Quattordicesima mensilità


I. Entro il giorno 20 del mese di marzo di ciascun anno la Società corrisponde ai dipendenti una quattordicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in godimento al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione, costituita dalla posizione retributiva individuale, dalla retribuzione individuale di anzianità, dall’indennità di contingenza in godimento e dall’elemento distintivo della retribuzione.


II. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro o di assenze non retribuite, avvenute durante il corso dell’anno in cui si matura la quattordicesima mensilità, in analogia a quanto previsto per la tredicesima mensilità, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della stessa quanti sono i mesi di servizio prestati presso la Società, computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni.


III. Nell’anno di maturazione della quattordicesima mensilità per i periodi trascorsi in una posizione che comporti riduzione (o maggiorazione) della retribuzione, il relativo rateo di quattordicesima sarà ridotto (o maggiorato) nella stessa proporzione, sempre computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni.

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