venerdì 17 dicembre 2010

Collegato lavoro prime dis-applicazioni

Collegato lavoro (o legge 183/2010)


prime dis-applicazioni


E’ appena entrato in vigore ed è subito stato disapplicato o meglio – a seconda dei punti di vista - correttamente applicato:

“Un’interpretazione costituzionalmente orientata e conforme al diritto comunitario impone di interpretare la disposizione dell’art. 32, 5° comma, nel senso della tutela aggiuntiva e non “alternativa” a quella ordinaria risarcitoria. Di conseguenza, oltre alle retribuzioni spettanti al ricorrente dalla messa in mora (che coincide con il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio), in data 17.5.2010, sino alla effettiva riammissione in servizio, spetta al ricorrente un’indennità che, considerata la durata dei contratti, viene determinata in 3 mensilità…”

Così si esprime il Tribunale di Busto Arsizio nella sentenza 528/2010 del 29.11.2010 ( leggi / scarica ), ovvero appena tre giorni dalla vigenza della nuova normativa che, secondo i datori di lavoro (e il governo) era finalizzata a falcidiare i risarcimenti del danno ottenuti dai lavoratori.

A tale decisone si aggiungono le pronunce della Corte di appello di Roma ( leggi / scarica ) che hanno ritenuto inapplicabile l’art. 32 al processo di appello. Nel dispositivo che si pubblica, infatti, la causa viene decisa il giorno steso dell’entrata in vigore della legge, liquidando il risarcimento del danno sulla base dei criteri ordinari (secondo la Corte romana), ignorando la prescrizioni della nuova norma, evidentemente ritenuta applicabile solo al primo grado.

Si segnala anche la sentenza del Tribunale di Bari del 1° dicembre 2010 ( leggi / scarica ), con la quale il Giudice decide la causa con sentenza non definitiva in merito alla nullità del termine apposto al contratto e dichiarando la sussistenza del rapporto (così il lavoratore può iniziare a lavorare) e rinviando, con apposita ordinanza ad altra data per la trattazione della questione del risarcimento del danno.

Pare, questa, a prescindere da quanto deciderà il giudice sulla questione, un modo corretto di affrontare i processi che va doverosamente segnalato, poiché si ha notizia che diversi giudici, invece, stanno utilizzando la nuova normativa come scusa per un ennesimo rinvio della causa perché devono “approfondire il problema”.

Quando invece, come si vede, pur lasciando impregiudicata la valutazione sulla nuova legge, il Giudice ben può decidere, con sentenza parziale, sul diritto al posto di lavoro, soprattutto quando si tratta di cause che riguardano questioni su cui si è già formata ampia giurisprudenza, anche della Corte di Cassazione.

Milano, 7 dicembre 2010

Sergio Galleano.

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