mercoledì 23 maggio 2012

Novità dal mondo Poste: Dal 1 giugno 2012 sarà operativa la convenzione sottoscritta da MEF, Banca d’Italia, ABI, Poste Italiane e Associazione Istituti di pagamento e moneta elettronica che prevede l’istituzione del conto corrente di base.

Il conto di base è uno strumento previsto dalle misure del decreto ‘Salva Italia’ che limitano il pagamento in contanti. Si tratta di un conto di pagamento pensato per chi ha limitate esigenze di operatività, aperto a tutti, ma offerto gratuitamente per le fasce svantaggiate (ISEE fino a 7.500 euro) e per i pensionati fino a 1.500 euro al mese. Ma vediamolo nel dettaglio.
Il conto di base è un importante strumento di inclusione finanziaria che può costituire un efficace strumento per una piena ed effettiva partecipazione al mercato unico di tutti i consumatori, costituendo una leva per una più ampia inclusione sociale.

Caratteristiche del conto di base

L’art 4 della convenzione delinea le caratteristiche del conto corrente di base:
  • è un conto che include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue di cui al1′allegato A, per i servizi indicati, e le relative eventuali scritturazioni contabili.
  • E’ prevista la gratuità del canone per i consumatori rientranti nelle fasce socialmente svantaggiate.
  • E’ prevista la gratuità di particolari servizi per i titolari di trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili.
  • Il titolare del conto può richiedere, ma il prestatore di servizi non può imporre, l’effettuazione di operazioni aggiuntive rispetto a quelle previste. Le commissioni sulle eventuali operazioni aggiuntive sono determinate sulla base di quelle applicate sui conti correnti con operatività media.
  • E’ uno conto finalizzato all’offerta dei servizi di pagamento pertanto la banca si astiene dall’autorizzare alcun tipo di scoperto di conto e non fornisce ai titolari del conto di base altre tipologie di servizi.
  • In caso di rifiuto di apertura del conto il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore per iscritto e senza alcun addebito.
  • Le giacenze sul conto di base non sono remunerate.

A chi si rivolge

Il conto di base  si rivolge:
  • a tutti i consumatori, inclusi coloro che sono già clienti, che hanno quindi già in essere un rapporto di conto corrente;
  • alle fasce socialmente svantaggiate della clientela, con un reddito ISEE annuo inferiore a 7.500€ , alle quali il conto corrente è offerto senza spese e con l’esenzione dall’imposta di bollo;
  • agli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500,00 euro mensili, ai quali verrà in ogni caso garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di base destinati all’accredito e al prelievo della pensione del titolare, ferma restando l’onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare.
Gli aventi diritto a trattamenti pensionistici tino a 1.500,00 euro mensili che non rientrano nella categoria di soggetti svantaggiati, hanno diritto a chiedere, alternativamente:
a) l’apertura di un conto di base di che sia gratuito per la tipologia di servizi e il numero di operazioni di cui all’allegato B dell’accordo ;
b) l’apertura di un conto gratuito che consenta esclusivamente la tipologia di servizi e il numero di operazioni di cui all’allegato B. E’ fatta salva la possibilità di offrire un numero di operazioni superiori a quelli dell’allegato B.

Per aprire il conto, in virtù dell’art 6 della convenzione è necessario presentare, un’autocertificazione in cui si attesta di non essere titolari di altro conto di base e comunicano annualmente al prestatore di servizi di pagamento, entro il 1 marzo, l’autocertificazione attestante il proprio ISEE in corso di validità . II conto può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l’lSEE. .
In caso di mancata attestazione entro il termine, il prestatore di servizi di pagamento addebita le spese di cui all’articolo 5 della convenzione  e, ove applicabile, l’imposta di bollo, a decorrere dal 1°gennaio
In caso di mancata attestazione, o se l’ISEE attestato comporta la perdita dell’esenzione dalle spese e dall’imposta di bollo, il prestatore di servizi di pagamento ne dà comunicazione al titolare, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute spese e imposta di bollo.


Nessun commento:

Posta un commento