domenica 1 gennaio 2012

1 GENNAIO 2012: Tutte le novità' previste dal CCNL 2010-2012.

Art. 73: INDENNITA’ MONOPERATORE : € 2,00 per ogni giornata di effettivo servizio prestata negli UP monoperatore

Art. 75: INDENNITA’  ORARIA PER SERVIZI VIAGGIANTI : 
a)      Capoturno da € 2,30 a  2,42
b)      Restante personale da € 2,18 a € 2,30

Art. 85: SISTEMA DI REFEZIONE:
A)     da € 4,50 a € 5,00 PER PERSONALE con orario superiore a 7 ore giornaliere
B)      da € 3,00 a € 3,50 per il restante personale

Allegato 6: Evidenza delle assenze per malattie nel cedolino stipendiale
A  partire dal 1° gennaio 2012, nel cedolino paga, sarà data evidenza del numero delle giornate di assenza per malattia effettuate complessivamente nell'anno di riferimento fino al mese precedente a quello di emissione del cedolino.
Nel medesimo cedolino verrà data altresì evidenza del numero complessivo di giornate di assenza per malattia effettuate nell’anno precedente

Allegato 9:  2° AUMENTO MENSILE DEI MINIMI TABELLARI

AUMENTI MENSILI DEI MINIMI TABELLARI
(01/05/2011)
(1/01/2012)
(1/09/2012)
Livelli professionali
EURO
EURO
EURO
A
A1
                   39,78
            46,41
            46,41
A2
                   36,11
            42,13
            42,13
B
B
                   31,91
            37,23
            37,23
C
C
                   30,00
            35,00
            35,00
D
D
                   28,97
            33,80
            33,80
E
E
                   26,56
            30,98
            30,98
F
F
                   24,49
            28,57
            28,57
 MINIMI TABELLARI IN VIGORE
(01/05/2011)
(1/01/2012)
(1/09/2012)
Livelli professionali
EURO
EURO
EURO
A
A1
           19.134,67
    19.691,59
    20.248,51
A2
           16.860,70
    17.366,26
    17.871,82
B
B
           14.302,30
    14.749,06
    15.195,82
C
C
           13.068,69
    13.488,69
    13.908,69
D
D
           12.402,94
    12.808,54
    13.214,14
E
E
           10.846,28
    11.218,04
    11.589,80
F
F
             9.606,82
      9.949,66
    10.292,50

Allegato 17 : CONTO ORE INDIVIDUALE per operatori di sportello

Ø  per ciascun lavoratore confluiscono nel conto ore individuale 40 ore annuali delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro;
Ø  la determinazione di tale periodo avverrà inserendo nel computo il tempo intercorrente tra la fine del normale orario di lavoro e la timbratura in uscita che non dovrà, comunque, essere superiore al tempo intercorrente tra l’orario di chiusura al pubblico e l’ultima operazione effettuata al servizio del cliente. Tale periodo sarà valorizzato solo se superiore a 5 minuti;
Ø  il lavoratore ha diritto al recupero delle ore confluite nel conto ore individuale, coerentemente con le esigenze di servizio. Tale recupero avverrà entro i quattro mesi successivi alla maturazione e, tendenzialmente, nella seconda metà del mese.
Ai fini del recupero verrà data precedenza ai lavoratori con oggettive esigenze di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, anche in coerenza con quanto previsto dall’Avviso Comune Governo e Parti Sociali del 7 marzo 2011. Le ore accantonate per le quali non sia stato possibile il recupero in forma specifica verranno compensate con una maggiorazione del 7% della retribuzione oraria ordinaria calcolata secondo i criteri di cui all’art. 74 del  presente CCNL e da liquidarsi secondo le procedure in atto;
Ø  ai fini della contabilizzazione e del relativo riconoscimento delle prestazioni di cui ai punti che precedono, si terrà conto della coerenza con le risultanze emergenti dagli applicativi in uso. 

Art. 32: Conto ore individuale
I. Le Parti si danno atto che il conto ore individuale costituisce un valido strumento di flessibilità della prestazione lavorativa. A livello nazionale, le Parti individueranno, in appositi accordi, gli ambiti organizzativi in cui troverà applicazione, di volta in volta, il presente istituto. 
II. Di seguito la disciplina e le modalità applicative dell’istituto che troveranno applicazione a far data dal 1° gennaio 2012
per ciascun lavoratore confluiscono nel conto ore individuale le prime 20 ore annuali delle prestazioni straordinarie;
inoltre, su base volontaria, possono confluire nel conto ore individuale fino ad un massimo di ulteriori 100 ore annue;
l’opzione di cui sopra potrà essere esercitata dal lavoratore tre volte l’anno, e si intende fissata per i successivi quattro mesi;
il lavoratore ha diritto al recupero delle ore confluite nel conto ore individuale coerentemente con le esigenze di servizio, entro i quattro mesi successivi. Ai fini del recupero verrà data precedenza ai lavoratori con oggettive esigenze di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, anche in coerenza con quanto previsto dall’Avviso Comune Governo e Parti Sociali del 7 marzo 2011. Le ore accantonate per le quali non sia stato possibile il recupero in forma specifica verranno compensate con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria ordinaria calcolata secondo i criteri di cui all’art. 74 del  presente CCNL e da liquidarsi secondo le procedure in atto;
a tutti i lavoratori sarà garantito riscontro documentale mensile delle ore confluite nel conto in parola e dei relativi movimenti.

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